{"id":4345,"date":"2011-10-21T06:54:14","date_gmt":"2011-10-21T05:54:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/?p=4345"},"modified":"2011-10-21T11:56:00","modified_gmt":"2011-10-21T10:56:00","slug":"dissequestrato-il-parco-eolico-di-s-agata","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/?p=4345","title":{"rendered":"Dissequestrato il Parco eolico di S. Agata"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Dissequestrato il parco eolico di S. Agata<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Dalle colonne di Elce abbiamo gi\u00e0 dato la notizia che la Cassazione aveva deciso che fosse il Tribunale del riesame a decidere sulle sorti del parco eolico di S. Agata. Non erano, tuttavia, ancora state rese note le motivazioni della sentenza. Queste ultime sono state infine depositate e di tanto rendiamo conto.<\/p>\n<p>La corte di Cassazione, con sentenza 27047 dell\u201911-7-2011 ha preso atto del fatto che il 29 marzo 2011 \u00e8 entrato in vigore il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il quale ha stabilito che, fino all\u2019emanazione di apposito decreto, <em>\u201cnon sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all&#8217;art. 6 gli interventi da realizzare sugli impianti <\/em>(\u2026)<em> eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell&#8217;area destinata ad ospitare gli impianti stessi, n\u00e9 delle opere connesse&#8221;. <\/em>L\u2019art. 6 prevede una<em> &#8220;procedura abilitativa semplificata (\u2026) la cui competenza \u00e8 demandata al comune\u201d. <\/em>Sostine la Cassazione che <em>\u201cAlla luce di questa normativa sopravvenuta, che si applica anche al presente procedimento cautelare, spetta al giudice del merito, e quindi al tribunale del riesame, valutare se possono ancora ritenersi validi sia i criteri utilizzati per distinguere tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali, sia la ratio della disciplina [\u2026]nonch\u00e9 se ricorrono le condizioni di fatto per applicare la dianzi riportata norma transitoria\u201d<\/em>. Il Tribunale di Foggia, recependo la decisione della Suprema Corte, ha disposto il dissequestro del parco eolico di S. Agata, che \u00e8 tornato nella disponibilit\u00e0 dei legittimi proprietari.<\/p>\n<p>Questa vicenda \u2013 con riferimento alla fase cautelare \u2013 si conclude positivamente per i protagonisti della vicenda giudiziaria che hanno potuto beneficiare della legge intervenuta nel marzo 2011.<\/p>\n<p>Ricordiamo, infatti, che essi erano stati anche incriminati proprio perch\u00e9 erano state autorizzate variazioni al parco eolico senza l\u2019autorizzazione regionale. La normativa intervenuta, invece, seppur in via transitoria, demanda la competenza ai comuni, quindi facendo, di fatto, potenzialmente cadere quell\u2019ipotesi di reato.<\/p>\n<p>Prosegue il giudizio di merito per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 penale degli imputati che dovr\u00e0 essere passata al vaglio dei giudici del dibattimento.<\/p>\n<p>G.I.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dissequestrato il parco eolico di S. Agata Dalle colonne di Elce abbiamo gi\u00e0 dato la notizia che la Cassazione aveva deciso che fosse il Tribunale del riesame a decidere sulle sorti del parco eolico di S. Agata. Non erano, tuttavia, ancora state rese note le motivazioni della sentenza. 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