{"id":3421,"date":"2011-05-18T21:05:54","date_gmt":"2011-05-18T20:05:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/?p=3421"},"modified":"2011-05-19T12:40:23","modified_gmt":"2011-05-19T11:40:23","slug":"mediaconciliazione-obbligatoria","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/?p=3421","title":{"rendered":"MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA&#8230;"},"content":{"rendered":"<p><strong>MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: OPINIONI A CONFROINTO\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>Accadia:<\/strong> <strong>nasce la prima camera di mediazione per il Subappennino dauno<\/strong><\/p>\n<p><strong>Michele Gesualdo<\/strong><\/p>\n<p>Nella Gazzetta Ufficiale del 5 Marzo 2010, \u00e8 stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, di attuazione dell\u2019articolo 60 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali. Pertanto, a partire dal giorno 21\/03\/2011, prima di instaurare un Contenzioso Civile, \u00e8 diventato obbligatorio esperire la Procedura di Mediazione. Sulla scorta di tali eventi normativi, la Con &amp; Form s.r.l., quale <strong>Organismo di Mediazione Civile accreditato presso il Ministero della Giustizia, <\/strong>ha deciso di ampliare il proprio raggio d\u2019azione dando vita alla prima <strong>Camera di Mediazione Civile del Subappennino Dauno<\/strong>. La creazione di organismi deputati alla conciliazione e mediazione delle controversie civili, ha quale scopo primario quello di porre un freno al contenzioso che perviene agli Uffici Giudiziari, cos\u00ec da ottenere un effetto deflattivo. Non va poi sottaciuto, che in una visione globale, lo Stato Italiano ha dovuto necessariamente uniformarsi alle direttive Parlamentari Europee che sempre pi\u00f9 spingono gli Stati Membri a gestire il contenzioso privilegiando l\u2019anticamera della mediazione e conciliazione, anche e soprattutto in un ottica volta al raggiungimento di un diverso metodo di amministrazione della Giustizia, slegato dalla logica dell\u2019assoluta contrapposizione fra le parti. Per quanto concerne poi i tempi di definizione del contenzioso, il cittadino non potr\u00e0 che trarre particolare vantaggio dall\u2019applicazione di tale procedura. Infatti, la mediazione obbligatoria avr\u00e0 una durata assolutamente limitata, soprattutto se paragonata agli attuali tempi della Giustizia Civile. Tale celerit\u00e0, si evidenzia tanto guardando ai tempi di introduzione della mediazione, quanto ai tempi di conclusione della stessa. Ne \u00e8 prova il fatto che, a far data dalla presentazione della domanda di mediazione, l\u2019Organismo \u00e8 obbligato a nominare il Mediatore e fissare contestualmente il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni, pervenendosi quindi alla definitiva conclusione della procedura in un termine massimo di 4 mesi. Tale aspetto rappresenta certamente, per il cittadino, il risvolto pi\u00f9 diretto e soddisfacente, grazie al quale, in un lasso di tempo relativamente breve, si potr\u00e0 pervenire alla risoluzione delle Controversie Civili. Detto ci\u00f2, occorre anche precisare che, senza dubbio, soffermandosi su aspetti prettamente tecnico-giuridici, la normativa purtroppo presenta ancora alcune lacune. In particolar modo desta molta apprensione la possibilit\u00e0 di instaurare la procedura di mediazione, senza tenere conto alcuno dei vincoli derivanti dalla competenza territoriale, potendo di fatto la parte ricorrente scegliere il luogo in cui incardinare la procedura di mediazione, sottraendosi quindi agli obblighi imposti dal dettato Costituzionale di cui all\u2019art. 25. Alla luce di tali carenze, si ritiene tuttavia che il legislatore presto interverr\u00e0 apportando le necessarie modifiche normative. Sotto l\u2019aspetto squisitamente sociale, invece, a parere di chi scrive, la decisione di situare nella Citt\u00e0 di Accadia tale importante Organismo, rappresenta un rilevante risultato per tutta la Comunit\u00e0 del Subappennino Dauno, <strong>che al contrario di quanto troppo spesso accade, vede avvicinarsi l\u2019amministrazione della Giustizia, tramite la creazione di un Organismo deputato a dirimere le controversie Civili in loco.\u00a0 <\/strong>A ci\u00f2 va certamente aggiunto che<strong> <\/strong>l\u2019apertura di una Camera di Mediazione Civile assume particolare importanza, anche e soprattutto se si guarda ai risvolti che questa pu\u00f2 determinare dal punto di vista strettamente economico per Accadia, che ben presto vedr\u00e0 transitare un gran numero di cittadini provenienti dai Comuni limitrofi, i quali, dovendo mediare insorte controversie, sicuramente privilegeranno tale sede rispetto ad altre meno prossime.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Giustizia ingiusta<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>G.G.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La riforma che introduce la mediaconciliazione obbligatoria ha suscitato la pressoch\u00e9 unanime condanna dell\u2019avvocatura italiana, supportata altres\u00ec dalla magistratura. Il Presidente dell\u2019Organismo Unitario dell\u2019Avvocatura non ha esitato a dichiarare che <em>&#8220;la mediaconciliazione obbligatoria \u00e8 solo un grande business, una privatizzazione e una rottamazione della giustizia civile. La met\u00e0 delle camere di conciliazione sono srl e spa: dove \u00e8 l&#8217;indipendenza e la terziet\u00e0 di questi organismi?\u201d.\u00a0<\/em>L\u2019istituto della mediaconciliazione obbligatoria, secondo la classe forense, non funzioner\u00e0: il\u00a0 processo civile, gi\u00e0 lungo e costoso, si dilater\u00e0 ulteriormente, dovendo necessariamente essere preceduto da una fase precontenziosa che, con ogni probabilit\u00e0, non sortir\u00e0 alcun esito. Gi\u00e0 prima della riforma, si faceva ricorso al giudice solo dopo il fallimento dei tentativi di soluzione bonaria della controversia, posti in essere dalle parti e dai rispettivi difensori. Inoltre, nel corso del giudizio, lo stesso giudice adito, poteva tentare di comporre la lite, proponendo una soluzione transattiva. Oggi, il cittadino in cerca di giustizia, non pu\u00f2 pi\u00f9 rivolgersi al suo giudice, se non dopo aver esperito dinanzi alle societ\u00e0 di mediazione il tentativo di conciliazione obbligatoria, sostenendone i relativi costi, con importi variabili in base al valore della controversia che si intende conciliare. <strong>Chi trae vantaggio da questa riforma? Sicuramente le societ\u00e0 di mediazione, per i lauti introiti che ne ricaveranno.<\/strong> Queste societ\u00e0, prive di competenza territoriale, quasi tutte gestite privatamente, non danno alcuna garanzia di terziet\u00e0. Un organismo di mediazione gestito da una societ\u00e0 per azioni, in affari con il sistema bancario, in una conciliazione tra un istituto di credito ed un indifeso consumatore, espleter\u00e0 la sua funzione in modo terzo e con la necessaria indipendenza? Non \u00e8 detto. Inoltre, queste societ\u00e0 sono prive di un reale controllo in ordine alla competenza e professionalit\u00e0 dei singoli mediatori, in quanto saranno le stesse societ\u00e0 a gestire la formazione dei propri mediatori. Questa riforma favorisce altres\u00ec le parti inadempienti ed in malafede che, con il filtro della mediaconciliazione, non potranno essere immediatamente perseguibili. Un esempio banale pu\u00f2 chiarire le idee: l\u2019Istituto di credito X, tenuto a restituire al sg. Y una determinata somma, illegittimamente trattenuta, prima della riforma, temendo di essere citato in giudizio e di essere condannato alle spese processuali, provvedeva al pagamento in favore del consumatore o, in ogni caso, era assoggettato al timore del giudizio immediato. Oggi, il medesimo istituto di credito sa che pu\u00f2, serenamente, procrastinare il pagamento fino all\u2019esperimento del tentativo di conciliazione, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: OPINIONI A CONFROINTO\u00a0 Accadia: nasce la prima camera di mediazione per il Subappennino dauno Michele Gesualdo Nella Gazzetta Ufficiale del 5 Marzo 2010, \u00e8 stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, di attuazione dell\u2019articolo 60 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3421"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3421"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3428,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3421\/revisions\/3428"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.prolocodeliceto.it\/zeroweb\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}